STATUTO ASSOCIAZIONE CUOCHI TRIESTE
TITOLO I – COSTITUZIONE • SEDE • STRUTTURA
ARTICOLO 1
E’ costituita un’associazione denominata ” ASSOCIAZIONE CUOCHI TRIESTE “, con sede in Provincia di Trieste. L’ASSOCIAZIONE potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre sedi secondarie della provincia di Trieste.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 2
L’Associazione è apolitica, indipendente e senza finalità di lucro.
ARTICOLO 3
L’ Associazione aderisce alla Federazione Italiana Cuochi e all’ Unione Regionale Cuochi del Friuli Venezia Giulia, condivide scopi e Finalità così come stabilito dai rispettivi statuti.
TITOLO II – SCOPI
ARTICOLO 4
L’Associazione ha per scopo:
- raccogliere e unificare intorno ad essa, i cuochi, coloro che hanno esercitato la professione di cuoco, i sostenitori della categoria e gli allievi dei corsi di cucina delle scuole alberghiere di ogni ordine e grado; per dar vita a uno spirito unitario di categoria al fine di raggiungere un maggior prestigio e una migliore condizione sociale, economica e professionale;
- creare con ogni mezzo occasioni di incontri e di dibattito sui problemi di categoria, attraverso riunioni, assemblee, congressi pubblicazioni e manifestazioni, sia direttamente che tramite stampa, alla qual cosa saranno sollecitati tutti gli organi di informazioni e competenza già esistenti;
- collaborare con gli Istituti e le Scuole Alberghiere al fine di sostenere la formazione di giovani cuochi e di agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro.
- approfondire le conoscenze tecniche del settore di cucina ed alberghiero, quale premessa di una qualificazione professionale che si adegui ai temi e alle necessità nazionali e internazionali;
- Sviluppare tematiche relative al settore ristorazione-ospitalità, al fine di favorire servizi di supporto agli associati;
- evidenzia, mediante manifestazioni, concorsi, premi et simili, l’attività meritoria dei cuochi, le loro capacità ed il loro spirito di iniziativa, vivificando così l’Associazione, al fine di far meglio conoscere in quale misura essa contribuisce allo sviluppo turistico e alla fama della nostra cucina nel mondo;
- La sezione provinciale di Trieste potrà altresì partecipare sul suo territorio, se sollecitata, alla stipulazione dei contratti collettivi e cooperare con gli organi competenti ai fini del collocamento al lavoro dei propri associati;
- costruire un legame con le pubbliche Amministrazioni e le imprese del settore al fine di ottenere l’aiuto necessario per il conseguimento dei fini statutari;
- progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale di giovani da immettere nel mercato del lavoro e/o di lavoratori già inseriti in aziende produttive del settore mediante progetti specifici collegati a programmi provinciali, regionali, nazionali e comunitari;
- mantenere contatti con associazioni che perseguono gli stessi fini;
- svolgere in campo provinciale ogni eventuale azione connessa al perseguimento dei suoi scopi e prendere tutte le iniziative che a questo fine appaiono utili e proficue;
- l’associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l’esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali essendo comunque il loro esercizio meramente strumentale al conseguimento dello scopo associativo;
TITOLO III – ASSOCIATI
ARTICOLO 5
Possono aderire all’Associazione i cittadini italiani, anche se residenti all’estero, sempre ed unicamente per il
tramite dell’Associazione Provinciale, e i cuochi stranieri che operano o che hanno operato sul territorio nazionale.
Gli associati hanno diritto alle prestazioni e servizi resi dalla Federazione , dall’Unione Regionale e dalla Associazione. E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Gli associati sono ammessi alla partecipazione attiva nell’amministrazione della Associazione Provinciale.
In particolare tutti gli associati effettivi hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
ARTICOLO 6
Gli associati si suddividono in effettivi, onorari e sostenitori.
ARTICOLO 7
Sono “Associati Effettivi” tutti i “Soci Professionisti” e gli “Allievi”.
- I Soci Professionisti sono coloro che esercitano e/o hanno esercitato l’attività culinaria come attività primaria lavorativa, senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego, e che ne abbiano fatto domanda tramite le rispettive sedi di appartenenza. Per sedi di appartenenza si intendono le sedi provinciali della propria residenza o la sede provinciale del luogo di lavoro o nella quale si trova la scuola in cui svolgono e/o hanno svolto tale incarico.
- I Soci Allievi sono coloro che, in qualità di studenti, frequentano corsi di cucina in Istituti Alberghieri di ogni ordine e grado e che ne abbiano fatto domanda tramite le rispettive sedi di appartenenza.
ARTICOLO 8
Sono “Soci Onorari” tutti coloro che , per particolari attività svolte o per aiuti costituenti benemerenza, siano ritenuti meritevoli di tale nomina dall’Associazione Provinciale. Ogni Associazione dovrà tenere una lista aggiornata dei soci onorari di sua competenza.
La carica di Socio Onorario dell’Associazione, è riconosciuta a vita
Sono “Soci Sostenitori” – con i contenuti e le modalità specificamente stabiliti dai rispettivi Consigli di appartenenza – tutti coloro che, svolgono attività di promozione e di tutela degli interessi sociali ed associativi e , che siano ritenuti idonei di tale nomina dalle singole Associazioni Provinciali.
I “Soci Sostenitori” hanno l’obbligo di osservare il presente statuto e di rispettare le deliberazioni assunte, astenendosi da comportamenti che possono risultare contrari allo scopo ed all’attività dell’Associazione.
I soci Sostenitori possono partecipare come uditori, con possibilità di intervento ai dibattiti in tutte le riunioni degli associati Effettivi.
Il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche all’interno dell’Associazione spetta solo agli “Associati Effettivi” che abbiano compiuto la maggiore età.
ARTICOLO 9
La qualità di associato si perde:
- per dimissioni;
- per morosità;
- per indegnità.
Il Provvedimento di Radiazione per indegnità viene assunto dal Consiglio Nazionale dopo aver sentito l’interessato e garantito il suo diritto di difesa nella prima riunione utile. Il provvedimento, avviato su segnalazione del Consiglio Direttivo Provinciale, deve essere votato dalla maggioranza assoluta dei componenti, a scrutinio segreto. Contro il provvedimento di radiazione del Consiglio Nazionale, l’interessato può presentare ricorso al Collegio Arbitrale che delibererà in modo inappellabile sulla vertenza.
Nel periodo intercorrente la comunicazione all’associato da parte del Consiglio Provinciale, della richiesta di radiazione per indegnità e la data di convocazione della riunione per la decisione del provvedimento dinnanzi al Consiglio Nazionale, l’associato è sospeso cautelativamente da ogni funzione ricoperta all’interno della sua associazione di appartenenza e da eventuali cariche nazionali. Il periodo di sospensione si protrae sino al termine dell’eventuale ricorso dinnanzi al Collegio Arbitrale.
Contro il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Nazionale, l’interessato può proporre ricorso entro 60 (sessanta)giorni davanti al Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito l’interessato, decide a maggioranza dei suoi componenti il provvedimento definitivo ed inappellabile di conferma o rigetto della radiazione dell’associato per indegnità.
ARTICOLO 10
Gli associati sono tenuti:
- all’osservanza scrupolosa del presente Statuto e del Regolamento;
- al versamento della quota associativa che sarà determinata annualmente. Le quote di spettanza all’Unione regionale saranno determinate annualmente, come pure altri eventuali contributi, che vengono determinati dall’Assemblea degli iscritti , a norma del presente Statuto; Le modalità di versamento saranno dettate dal regolamento interno di applicazione del presente Statuto;
- a prestare, se richiesta ,la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 11
Sono organi della Associazione
- l’ Assemblea Generale degli Associati ( Ordinaria e Straordinaria );
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.
ARTICOLO 12
L’Assemblea Generale è composta dagli Associati che siano in regola col pagamento della quota associativa dell’esercizio sociale dell’anno in corso e per i quali non sia in corso la proceduta di radiazione.
L’ Assemblea Generale degli iscritti si riunisce almeno una volta all’anno, entro due mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale. Essa si riunisce altresì qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o quando lo faccia richiesta un numero di iscritti pari a due terzi.
ARTICOLO 13
L’Assemblea Generale dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: posta ordinaria prioritaria, lettera raccomandata, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione inviata ai singoli associati e affissa presso la bacheca della sede sia essa di tipo fisico o telematico (vedi sito internet).
La comunicazione deve essere comunicata agli associati in regola con il pagamento della quota sociale, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. La stessa convocazione sarà inoltrata per conoscenza all’ Unione Regionale.
ARTICOLO 14
L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente effettivo della Associazione o, in mancanza dal Vice Presidente Vicario in caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario l’ assemblea viene diretta dal Consigliere più anziano.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei Delegati.
In seconda convocazione, da fissare almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
In prima convocazione l’ Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza di metà più uno degli associati e in seconda convocazione con la maggioranza di metà più uno dei presenti.
Ogni Associato può farsi rappresentare all’ Assemblea, a mezzo di delega scritta da un altro associato. Nessun delegato può comunque essere titolare di più di tre deleghe.
ARTICOLO 15
L’Assemblea Generale dei Delegati può essere straordinaria ed ordinaria.
ARTICOLO 16
Spetta all’Assemblea Generale Straordinaria:
- approvare e modificare lo Statuto dell’Associazione;
- deliberare lo scioglimento della Associazione.
ARTICOLO 17
Spetta all’Assemblea Generale dei Delegati ordinaria:
- approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio annuale sia consuntivo che preventivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente provinciale;
- eleggere su proposta del Presidente il Vice Presidente Vicario;
- eleggere I Collegio dei Sindaci Revisori;
- Nomina dei Delegati che parteciperanno all’Assemblea dell’Unione Regionale (un delegato ogni 30 iscritti nell’anno precedente);
- deliberare sugli argomenti posti all’ordine giorno;
- determinare in linea generale, l’attività dell’ Associazione e controllarne la sua attuazione;
- approvare e modificare il regolamento interno;
- determinare annualmente l’importo della quota associativa.
ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea Generale degli Associati ed è da questa parimenti fissato il numero dei suoi membri,
I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Provinciale provvederà alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella precedente votazione o per cooptazione.
I Consiglieri nominati successivamente scadono ,come gli altri ,alla fine del quadriennio in corso.
ARTICOLO 19
Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri del Direttivo, comporta automaticamente le dimissioni del Presidente e dell’intero Consiglio. In questo caso si renderà necessario
convocare, da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, entro tre mesi, l’Assemblea Provinciale Ordinaria dei Soci, al fine di provvedere a ratificare la nomina
dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo ed eleggere il nuovo Presidente.
ARTICOLO 20
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo reputi necessario e comunque almeno una volta ogni 2 mesi. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato Direttivo entro venti giorni, ove ne facciano richiesta almeno due terzi dei Consiglieri in carica.
Le riunioni del Consigli Direttivo sono valide con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza.
ARTICOLO 21
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea Provinciale dei Soci, spettandogli tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:
- su proposta del Presidente, nominare il Segretario Generale solo fra gli associati effettivi;
- nominare il Tesoriere fra i suoi membri;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- dar corso alle deliberazioni dell’Assemblea;
- deliberare per quanto di sua competenza , sulla decadenza degli associati a norma dell’articolo 9 ;
- affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l’organizzazione delle molteplici attività federative (rivista, convegni, congressi, corsi di cucina, ecc.). Le commissioni non avranno potere decisionale, salvo speciale autorizzazione del Consiglio Direttivo che potrà delegare, in casi speciali e particolari, tutti i poteri da queste espressamente richieste;
- istituire un regolamento interno , nel pieno rispetto dei principi sanciti dallo statuto e nei regolamenti della Federazione Italiana Cuochi e dell’ Unione Regionale del F.V.G.;
- è competente a tenere per conto dell’ Associazione il libro degli associati, il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’ Assemblea, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, il libro mastro e il libro degli inventari.
ARTICOLO 22
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi. In caso di sua assenza o impedimento il potere di rappresentanza spetta al Vice presidente Vicario il quale ne dispone pienamente.
Il Presidente viene eletto dall’ Assemblea riunita in seduta ordinaria fra gli iscritti e resta in carica per quattro anni.
Non può ricoprire l’ incarico oltre due mandati consecutivi. Al Presidente compete:
- presiedere l’ assemblea, in seduta Ordinaria che Straordinaria;
- presiedere il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 23
Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, è tenuto a collaborare con il Presidente e a svolgere i compiti attribuitigli dal Comitato Direttivo:
- Verbalizza gli incontri assembleari e del Consiglio;
- Aggiorna il libro degli associati.
ARTICOLO 24
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. E’ tenuto a redigere il Bilancio preventivo e consultivo e a svolgere i compiti attribuitegli dal Consiglio Direttivo:
- Gestisce le risorse monetarie dell’Associazione;
- Tiene il libro contabile e degli inventari;
- Provvede ad effettuare i pagamenti;
- E’ cointestatario del conto corrente dell’ Associazione assieme al Presidente.
ARTICOLO 25
Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall’Assemblea Generale dei Soci. Esso dura in carica quattro anni ed è composto da cinque (5) membri, di cui (3) effettivi e due (2) supplenti, anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono rieleggibili.
La carica non è compatibile con altre cariche previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il Presidente.
Al Collegio spetta di vigilare sul buon andamento della gestione economica – finanziaria dell’Ente. Esso presenta annualmente all’Assemblea una relazione scritta sul bilancio consuntivo e preventivo. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico.
Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea generale dei delegati. Esso dura in carica quattro anni ed è composto da cinque (5) membri, di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti, anche nominati tra estranei alla categoria.
I suoi componenti sono rieleggibili.
La carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il Presidente. Al collegio dei Sindaci Revisori spetta di vigilare sul buon andamento della gestione economica – finanziaria dell’Associazione. Esso presenta annualmente all’Assemblea Generale dei Soci una relazione sul bilancio consuntivo e preventivo.
ARTICOLO 26
E’ facoltà dell’ Associazione nominare tra i suoi membri un Presidente Onorario che sia ritenuto particolarmente meritevole in relazione alle iniziative svolte, alle opere compiute e delle attività prestate a beneficio dell’ Associazione stessa. La nomina viene deliberata dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Presidente a nome del Consiglio Direttivo, avanzata dall’unanimità dei suoi componenti. La nomina è riconosciuta a vita
TITOLO V – MEZZI FINANZIARI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 27
I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti da:
- donazioni, legati, contributi privati;
- sovvenzioni o contributi di enti pubblici;
- quote di iscrizione e contributi dei soci;
- redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- proventi derivanti da iniziative sociali o sponsorizzazioni
E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destina- zione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOL0 28
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario della Associazione ed il bilancio preventivo del
successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci entro due mesi dalla chiusura dell’ esercizio sociale.
TITOLO VI – MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 29
Lo scioglimento della Associazione è deliberata dall’Assemblea Generale straordinaria dei Soci con voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) di questi.
In caso di approvazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.
Il patrimonio della Associazione dovrà essere devoluto in caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 30
Per quanto non previsto espressamente da questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.